ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA CRISI DI IMPRESA (senza rilevanti modifiche – sono state aggiornate le informazioni da allegare in sede di domanda di iscrizione)

 Dal 15 novembre 2021 gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario rispetto alle quali risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, possono fare ricorso ad una nuova procedura volontaria e stragiudiziale per la soluzione della crisi: la composizione negoziata. La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio.

Gli esperti sono scelti da un apposito elenco formato presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Posso iscriversi all’elenco degli esperti:

– I professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

– I professionisti iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso almeno in 3 casi alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

– coloro che, pur non avendo i requisiti sopra menzionati, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Tutti i richiedenti devono avere assolto agli specifici obblighi formativi di 55 ore previsti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28/09/2021.

La domanda va presentata:
– agli Ordini professionali di appartenenza se il richiedente è un professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro
– alla Camera di commercio di Pordenone-Udine se il richiedente, non iscritto in albi professionali, è in possesso dei requisiti di esperienza prescritti e risiede nella regione Friuli Venezia Giulia.

Maggiori informazioni: https://www.pnud.camcom.it/registro-imprese-albi-e-artigianato/composizione-negoziata/la-figura-dellesperto

Gli iscritti interessati possono presentare la propria domanda all’ODCEC di Pordenone inviando entro e non oltre il l’8 luglio 2024 una PEC all’indirizzo odcec.pn@odcecpn.legalmail.it indicando nell’oggetto “Istanza elenco esperti composizione negoziata”.
La domanda dovrà essere presentata usando l’apposito modello, comprensivo di Informativa Privacy, compilato, salvato in formato PDF/A, firmato digitalmente e allegando:
1. curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritto digitalmente, in formato PDF/A, rinominato con il codice fiscale del dichiarante. Si precisa che il CV sarà trasmesso alla CCIAA del FVG mentre non sarà trasmesso il modulo della domanda quindi si consiglia è di predisporre un curriculum non solo aggiornato ma anche completo delle informazioni relative alle esperienze che si intendono valorizzare);
2. documentazione comprovante le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
3. visure camerali aggiornate delle società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo presso cui sono stati assunti incarichi di amministrazione, direzione e controllo;
4. Dichiarazione sostitutiva relativo all’assolvimento della formazione obbligatoria di cui all’art. 13, comma 4, del Codice della crisi d’impresa – e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 – oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (55 ore);
5. copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;
6. Modulo Tracciato (Allegato 2 – Informativa 81-2024) compilato contenente i dati essenziali  in formato Excel, senza apportare modifiche alla struttura del file, e in formato PDF.

In ogni caso, inviamo in allegato la scheda sintetica (Allegato 1 – Informativa n. 81-2024)  con le modalità di presentazione delle domande di inserimenti nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa (nuove iscrizioni) e per l’aggiornamento del profilo degli iscritti (vecchi e nuovi iscritti all’elenco).

Al fine di rispettare il termine del 15 luglio 2024, previsto dalla normativa per la comunicazione annuale dei nominativi dei professionisti da inserire negli elenchi tenuti dalle CCIAA e visto che il Consiglio dell’Ordine deve assumere le necessarie deliberazioni entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza formulata dal professionista, il Consiglio dell’Ordine esaminerà tutte le istanze ricevute entro e non oltre l’8 luglio 2024. Si precisa che l’aggiornamento annuale dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA riguarda solo i nuovi nominativi che andranno ad integrare l’Elenco; chi è già inserito nell’Elenco non deve presentare ulteriore domanda.

AGGIORNAMENTO PROFILO PERSONALE ESPERTI (nuovo adempimento dell’Esperto iscritto)

Per i professionisti già iscritti all’Elenco (e dal momento di iscrizione anche per i nuovi iscritti), è disponibile sulla Piattaforma telematica di composizione negoziata delle Camere di Commercio di Pordenone-Udine https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home#piattaforma la nuova scheda sintetica attraverso la quale gli esperti potranno aggiornare e valorizzare il proprio profilo professionale individuando le specifiche esperienze acquisite. In questo modo le Commissioni regionali o i Segretari generali chiamati alla nomina degli esperti per i casi di composizione negoziata potranno individuare più facilmente i profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

Come indicato dalla circolare allegata: “Il decreto del 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia, in attuazione dell’articolo 13, comma 5, del D. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. (di seguito solo Codice della Crisi d’impresa) ha disciplinato i contenuti e le modalità di compilazione della scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto che ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata. La compilazione della scheda sintetica è prevista a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo, da parte dell’Ordine di appartenenza, alla competente Camera di commercio (e dunque dopo il compimento delle verifiche, demandate all’Ordine professionale, dal comma 5 dell’articolo 13 del Codice della crisi, e dopo l’inserimento del nominativo nell’elenco regionale).”

Particolarmente utile lo schema grafico della novità introdotta che non modifica le modalità di accesso all’Elenco ma introduce la possibilità per l’Esperto iscritto all’Elenco di periodicamente aggiornare le proprie esperienze qualificanti ed utili alla Commissione per la scelta del professionista.

schema grafico novità introdotta: dopo l'avvenuta iscrizione l'esperto completa il proprio profilo sulla piattaforma della Composizione e i dati vengono verificati e confermati dall'Ordine. L'esperto può inserire nuove esperienze in qualsiasi momento

Effettuato da parte dell’Esperto iscritto l’aggiornamento delle proprie esperienze, la Piattaforma quindicinalmente (il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese) una comunicazione agli indirizzi PEC degli Ordini professionali di appartenenza per notificare la compilazione della scheda sintetica a cura dell’esperto ed in particolare l’inserimento di nuove esperienze professionali. La PEC infatti:
– ha un file allegato contenente per ogni esperto le esperienze inserite;
– dispone di una sezione operativa per visualizzare le schede da valutare.

Tale sezione contiene la lista di esperti che fino a quel momento hanno inviato in approvazione almeno un’esperienza. Per ogni esperto è possibile visualizzare: nome, cognome, CF, data dell’ultima modifica e, cliccando il dettaglio, la lista delle esperienze inserite e inviate in validazione. Le esperienze approvate, infine, vengono visualizzate sia nel profilo dell’esperto come esperienze autorizzate, sia nel Cruscotto cui accedono le Commissioni, o il Segretario Generale (in caso di impresa sottosoglia), nella fase di nomina dell’esperto

Cordiali saluti