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Cessioni di beni estratti dal deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale
Venerdì, 3 Settembre , 2010
Con la risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello sull'articolo 17 del DPR 633/72 alla luce delle recenti modifiche introdotte dal dlgs n. 18/2010. Il soggetto estero che ha un rappresentante fiscale in Italia con cui effettua estrazione di beni precedentemente acquistati sul mercato nazionale, all'atto della successiva cessione degli stessi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia potrà emettere fattura per proprie esigenze ma non potrà addebitare l'imposta che il cessionario dovrà assolvere tramite il meccanismo dell'inversione contabile. Il meccanismo del reverse charge non si applica, invece, se la cessione di beni sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionario/committente soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato. Il soggetto non residente che ponga in essere operazioni nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi non stabiliti dovrà, se non vi abbia già provveduto per assolvere agli obblighi di estrazione dal deposito Iva, identificarsi direttamente in Italia ovvero assolvere in modo ordinario, tramite un rappresentante fiscale, gli obblighi relativi alle predette operazioni.
(Vedi risoluzione n. 89 del 2010)

Gestore Servizi Energetici – GSE - Chiarimenti sulla tariffa omnicomprensiva
Venerdì, 3 Settembre , 2010
Con la risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate interviene sulla 'Tariffa Fissa Omnicomprensiva', l'energia elettrica incentivata prodotta ed immessa in rete da impianti eolici e da impianti alimentati da altre fonti rinnovabili. Detta tariffa è corrisposta, previa istanza al GSE, ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che immettono in rete l'energia non autoconsumata e si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell'immissione in rete dell'energia prodotta. Nel caso esaminato la richiesta del produttore di ottenere, in alternativa ai certificati verdi, la tariffa omnicomprensiva realizza un atto a titolo oneroso che implica la cessione dell'energia e il pagamento di uno specifico compenso da parte del GSE. Conseguentemente si può affermare che essendo la tariffa omnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di un bene (energia) la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ovvero un'attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad Iva.
(Vedi risoluzione n. 88 del 2010)

Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell'ambito di strutture private non convenzionate
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Con la risoluzione n. 87/E del 20 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate risponde all'interpello sul trattamento fiscale, ai fini Iva, delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero rese da una casa di cura non convenzionata. Sono esenti da Iva le prestazioni di natura sanitaria, sia dirette all'accertamento diagnostico che alla cura, rese al paziente non ricoverato dai medici e dagli esercenti una professione sanitaria. Analoghe prestazioni rese a soggetti ricoverati sono esenti da Iva se rese da strutture convenzionate. Le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei confronti dei soggetti ricoverati, invece, dovranno essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, tanto in relazione alla componente relativa all'alloggio e all'assistenza quanto in relazione alle prestazioni di diagnosi e cura. Per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista nei locali della casa di cura, in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente, il professionista stesso è tenuto ad emettere fattura nei confronti del paziente.
(Vedi risoluzione n. 87 del 2010)

Agevolazioni 'prima casa'
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Il contribuente intenzionato all'acquisto di un nuovo immobile può fruire delle agevolazioni 'prima casa' purché risultino rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma ai fini della spettanza dell'agevolazione. Non è d'ostacolo il fatto che l'immobile in cui abita il contribuente istante è stato acquistato dal coniuge prima di contrarre matrimonio. In tal caso, infatti, lo stesso contribuente istante non risulta proprietario pro quota dell'immobile abitato. Resta chiaro, però, che nel caso in cui uno solo dei due coniugi, in regime di comunione di beni, possegga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione 'prima casa', il beneficio fiscale risulta applicabile nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti dall'agevolazione. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010.
(Vedi risoluzione n. 86 del 2010)

Nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese cinematografiche
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Per fruire dei crediti d'imposta per la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 85/E del 18 agosto 2010, ha istituito i codici tributo '6826' e '6827'. Inoltre, sempre per fruire del credito d'imposta disposto invece per le spese di digitalizzazione delle sale cinematografiche l'Agenzia ha istituito il codice tributo '6828'.
(Vedi risoluzione n. 85 del 2010)

Nuovo codice tributo per il versamento degli interessi sui pagamenti rateizzati delle somme dovute a titolo di recupero Iva connessa all'imposta sugli intrattenimenti
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, degli interessi per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di recupero dell'Iva sugli intrattenimenti l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 84/E del 18 agosto 2010 ha istituito il codice tributo '9713' denominato 'Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di recupero dell'Iva forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti'.
(Vedi risoluzione n. 84 del 2010)

Imposta sostitutiva – Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito di Confindustria che aveva chiesto chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare alle retribuzioni maturate dai lavoratori durante il turno di notte e le modalità di recupero del beneficio per gli anni passati. La quota di retribuzione riferita al lavoro notturno va sempre tassata con l'imposta sostitutiva del 10% e ciò indipendentemente dalla frequenza con cui il lavoratore viene impiegato nei turni di notte. I lavoratori, poi, potranno recuperare le maggiori imposte versate nel 2008 e 2009 facendo valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa o avvalendosi dell'istanza di rimborso. A tal fine il datore di lavoro deve certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
(Vedi risoluzione n. 83 del 2010)

Assoggettabilità del ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza ad un'unica imposta di bollo
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Il terzo comma dell'articolo 33 del Dlgs n. 546 del 1992 prevede, in deroga al principio generale, una elencazione di casi in cui possono essere scritti più atti sul medesimo foglio con il pagamento di una sola imposta. Sono tali gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, purché 'redatti in un unico contesto'. Alla luce del terzo comma sopra descritto l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 17 agosto 2010, esprime l'avviso che anche il ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza sconti un'unica imposta di bollo.
(Vedi risoluzione n. 82 del 2010)

Nuovo codice tributo per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Con la risoluzione n. 81/E del 16 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo '6829' denominato 'Credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto'. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione con i versamenti da effettuare con il modello F24. Il bonus è nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010, per ciascun veicolo di massa complessiva compresa tra 7,5 tonnellate e 11,5 tonnellate. La misura raddoppia (77%) dell'importo pagato quale tassa automobilista per il 2010 per ciascun veicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
(Vedi risoluzione n. 81 del 2010)

Imprese assicuratrici estere operanti in Italia. Chiarimenti in ordine alla modalità di presentazione della denuncia
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Con la risoluzione n. 80/E del 6 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di denuncia e di versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese dalle imprese assicuratrici estere che operano in libera prestazione di servizi. L'Agenzia ha precisato che in caso di versamenti tardivi o inferiori al dovuto, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso. Stessa cosa nel caso di denuncia omessa, tardiva o infedele. In tal caso, ai fini del ravvedimento andrà presentata la denuncia, ovvero una nuova denuncia corretta, corrisposta l'imposta ovvero la maggiore imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, nonché versate le sanzioni in misura ridotta. La società assicuratrice estera non è tenuta alla presentazione della denuncia qualora nel periodo di riferimento non abbia incassato alcun premio o abbia incassato solo premi non soggetti ad imposta.
(Vedi risoluzione n. 80 del 2010)

Terremoto in Abruzzo: ripresa degli adempimenti e dei versamenti
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Con la circolare n. 44/E del 13 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate fissa le regole per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma. Il calendario predisposto prevede tempi diversi a seconda che si tratti di contribuenti con domicilio fiscale nei c.d. 'comuni fuori cratere' o 'all'interno del cratere sismico'. La ripresa degli adempimenti è partita a decorrere da giugno 2010. Per le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volumi d'affari non superiore a 200mila euro la sospensione fissata per il 30 giugno è prorogata al 20 dicembre. I tributi sospesi dovranno essere pagati in 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011. Sono esclusi dalla proroga al 20 dicembre 2010 le persone fisiche che producono esclusivamente redditi da lavoro dipendente e pensione, fondiari, capitale o diversi. Per coloro cui la sospensione è cessata il 30 giugno sono ripresi gli adempimenti a partire dal 1°luglio 2010. La ripresa avviene mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
(Vedi circolare n. 44 del 2010)

Recepimento direttive Ue – Chiarimenti in merito agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
Venerdì, 27 Agosto , 2010
Con la circolare n. 43/E del 6 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Le prestazioni esenti o non imponibili nel Paese comunitario dove si trova il committente soggetto passivo d'imposta non vanno inserite negli elenchi Intra, ma sono soggette a fatturazione. La fatturazione può essere però evitata se l'operazione, territorialmente rilevante in Italia, possa beneficiare di un regime di esonero dall'obbligo di fatturazione. Nei casi in cui in uno stesso giorno siano effettuate nei confronti del medesimo soggetto sia cessioni di beni sia prestazioni di servizi di diversa natura, è possibile emettere un'unica fattura per le operazioni attive ovvero un'unica autofattura per le operazioni passive. Queste operazioni, però, devono essere indicate distintamente nel documento contabile e riportate separatamente negli elenchi riepilogativi.
(Vedi circolare n. 43 del 2010)

No alla rilevanza tributaria per i servizi di formazione universitaria forniti senza scopo di lucro
Venerdì, 6 Agosto , 2010
Le somme erogate alle università e destinate ad attività di placement universitario e di promozione dei tirocini formativi finalizzati all'incremento dell'occupazione e dell'occupabilità non costituiscono esercizio di attività commerciale e, pertanto, le stesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini Ires, in capo all'Università. Invece, le attività di promozione e sostegno di percorsi formativi di giovani laureati, non essendo queste riconducibili nell'attività formativa propria ed essenziale delle Università, ma essendo svolte nell'esercizio d'impresa, costituiscono reddito d'impresa soggetto ad Ires. Questo è quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 79/E del 5 agosto 2010.
(Vedi risoluzione n. 79 del 2010)

Detassazione per investimenti ambientali
Venerdì, 6 Agosto , 2010
Con la risoluzione n. 78/E del 5 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta collocazione in Unico 2010 della detassazione per investimenti ambientali. A seconda della tipologia di soggetto, impresa individuale, società ecc. che ha realizzato l'investimento e per il quale è prevista la detassazione, l'importo della stessa andrà collocato in un'apposita sezione del quadro RF del modello Unico 2010. Le variazioni in diminuzione corrispondenti agli 'investimenti ambientali' realizzati nel periodo d'imposta 2009 dovranno essere indicate utilizzando il codice 99 che contraddistingue le variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel medesimo quadro RF.
(Vedi risoluzione n. 78 del 2010)

Spv – Operazioni di cartolarizzazione – corretta modalità di scomputo delle ritenute
Venerdì, 6 Agosto , 2010
Una società veicolo può procedere allo scomputo delle ritenute d'acconto subite nel corso di una cartolarizzazione solo quando l'operazione risulta conclusa. O meglio. La stessa può procedere al recupero nel periodo d'imposta in cui decade il vincolo di destinazione del patrimonio separato. Questa, in breve, è la risposta che l'Agenzia delle Entrate ha fornito, tramite la risoluzione n. 77/E del 4 agosto 2010, al quesito formulato da una special purpose vehicle. Le somme rimborsate devono essere attribuite agli obbligazionisti aderenti alle medesime operazioni. Tali somme devono essere assoggettate a tassazione ai sensi del dlgs 1° aprile 1996 n. 239 a titolo di interessi e altri proventi connessi ai titoli obbligazionari, a meno che non possano essere riferite al rimborso del capitale sottoscritto. Se concorrono a formare il reddito della società devono invece essere assoggettate a tassazione Ires ordinaria.
(Vedi risoluzione n. 77 del 2010)

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
Venerdì, 6 Agosto , 2010
Al fine di risanare le imprese in crisi molta importanza rivestono le operazioni di acquisizione di partecipazioni. Gli istituti di credito, cioè, realizzano operazioni di conversione di crediti in partecipazioni nella società debitrice o procedono all'acquisizione di interessenze detenute dalla stessa per meglio tutelare le proprie ragioni creditorie. Con la circolare n. 42/E del 3 agosto 2010, dedicata appunto all'articolo 113 del Tuir, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le operazioni relative all'esercizio 2009 gli istituti di credito avranno a disposizione 90 giorni aggiuntivi per presentare istanza di interpello al fine di continuare ad applicare il regime fiscale dei crediti. L'interpello va presentato in via preventiva avendo a riferimento il termine ordinario di presentazione della dichiarazione e non anche il maggior termine di 90 giorni per non incorrere nella nullità della dichiarazione. Considerate le novità contenute nella circolare l'Agenzia, per il solo esercizio 2009, apre al maggior termine di 210 giorni.
(Vedi circolare n. 42 del 2010)

Per le gare non contano le imposte accertate a titolo provvisorio
Venerdì, 6 Agosto , 2010
Con la circolare n. 41/E del 3 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su problematiche di carattere interpretativo in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti di cui al dlgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Modificando un precedente orientamento espresso nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, questa volta in modo più favorevole alle imprese, l'Agenzia ha chiarito che per aggiudicarsi la concessione di appalti di lavori, forniture e servizi relativi a contratti pubblici non rilevano le imposte accertate a titolo provvisorio. Occorrerà valutare, invece, come stabilito all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, solo le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi.
(Vedi circolare n. 41 del 2010)

Detrazione del 19% sul mutuo restituito alla Regione
Venerdì, 6 Agosto , 2010
La restituzione di un contributo non spettante fa rinascere il diritto allo sconto Irpef del 19% relativo agli interessi pagati sul mutuo dell'abitazione principale. La restituzione del contributo dà infatti diritto alla detrazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 76/E del 2 agosto 2010 in risposta ad un'istanza presenta da un Caf. Per la detrazione del 19% le somme restituite alla regione nell'anno 2009, configurandosi come interessi relativi a mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale per i quali non si è usufruito della detrazione, potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi (Unico Persone Fisiche/2010 o modello 730/2010), tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili, in particolare tra 'gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19% con il codice 36.
(Vedi risoluzione n. 76 del 2010)

Ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
Venerdì, 30 Luglio , 2010
L'articolo 25 del decreto legge n. 78/2010 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane Spa sono tenute ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova ritenuta del 10% si applica sulla base imponibile al netto dell'Iva che dovrà essere calcolata dalla banca ricevente non su quella effettivamente applicata ( 10 o 20%), ma quella ordinaria del 20%. Per la ritenuta operata sui bonifici finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e per le spese sugli interventi destinati al risparmio energetico va utilizzato il codice tributo '1039'.
(Vedi circolare n. 40 del 2010)

Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazione dei trasferimenti di quote sociali ed azioni
Venerdì, 30 Luglio , 2010
Con la risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Sono esenti dall'imposta di successione le trasmissioni di partecipazioni in società di capitali se si tratta di azioni o quote 'mediante le quali è acquisito o integrato il controllo' della società. Ciò si verifica se gli eredi, già soci di minoranza della società, acquisiscono il controllo della stessa per effetto dell'acquisto ereditario. La partecipazione già posseduta prima della successione può essere sia una partecipazione 'diretta', intestata cioè alla persona fisica che la assume in qualità di erede, che una partecipazione 'indiretta' e cioè posseduta per il tramite di un'altra società. Occorre ricordare poi che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione è subordinata alla circostanza che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione, circa la loro volontà di proseguire l'attività d'impresa ovvero mantenere il controllo societario.
(Vedi risoluzione n. 75 del 2010)

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